dalla Newsletter n°21 – Febbraio 2026
– Alessandra Casula
.
Pubblichiamo qui di seguito una
approfondita, articolata e fondamentale analisi giuridica
dei documenti Onu e dei sei Rapporti Albanese
presentata dalla avvocata Alessandra Casula in occasione della conferenza,
“Pace in Medio Oriente. Il diritto e le parole come armi del conflitto”
(Milano, 26 gennaio 2026, Sala Pirelli)
Cliccando qui o sull’immagine è possibile vedere la videoregistrazione dell’evento – aperto da un saluto di Pietro Bussolati, coordinato da Luciano Belli Paci e concluso da Emanuele Fiano –
nel corso del quale l’avvocata Anna Massimini ha presentato un’analisi degli Statuti di Hamas.
.
.
Il diritto e le parole come armi del conflitto
– I rapporti Albanese e il mandato violato
– Analisi giuridica dei sei Report della Relatrice Speciale ONU
L’avvocata Alessandra Casula è membro di
Amity and Peace – International Jurists and Lawyers Association
.
I. Il linguaggio giuridico come condizione della pace
La pace non nasce dalle parole più violente, né da quelle più mansuete. Nasce dalle parole più precise. Nei tempi in cui sembra prevalere la violenza, difendere il linguaggio giuridico è un atto di resistenza civile.
Il linguaggio giuridico è un patrimonio fragile e prezioso, come la democrazia: non è un linguaggio infiammato, vive di precisione e di categorie generali e astratte. È l’unico che consente agli esseri umani di stipulare patti di convivenza anche in situazioni di conflitto.
Quando questo linguaggio viene abusato e trasformato in strumento di guerra, in lotta ideologica, in accusa totale e in demonizzazione dell’avversario, non costruisce ponti ma muri. Non tutela i diritti, ma li trasforma in slogan. La democrazia entra in crisi. Lo vediamo nelle piazze e nelle università europee, dove emergono violenza verbale e rifiuto di ogni dialogo.
Dobbiamo tornare al linguaggio dei costituenti: uomini e donne che – dopo l’abisso della guerra – partivano da posizioni politiche radicalmente diverse, spesso inconciliabili, ma che accettavano una regola fondamentale: il rispetto del metodo, della forma, delle istituzioni. Perché senza forma, senza il rispetto delle categorie concettuali, il diritto non assolve più alla sua funzione regolatrice, ma confonde, opprime, divide.
Confutare i rapporti Albanese non significa negare il dolore dei palestinesi né assolvere Israele da ogni responsabilità. Significa difendere il diritto come spazio comune, l’unico in cui due popoli possano ancora riconoscersi come soggetti di pari dignità e non come nemici assoluti.
II. Il contesto: il fallimento strutturale dell’ONU
I report Albanese non sono un’anomalia: sono il prodotto coerente di un fallimento strutturale. L’ONU, nata nel 1945 con 50 Stati per garantire la pace, conta oggi 193 membri tra cui, accanto a 67 democrazie (21 piene liberali, 46 imperfette), 126 paesi autoritari o regimi liberticidi che usano quella tribuna non per mantenere la pace, ma per delegittimare l’Occidente e le democrazie liberali dall’interno attraverso il linguaggio stesso dei diritti.
Il doppio standard strutturale nei confronti di Israele è un dato documentabile: negli ultimi dieci anni, 160 risoluzioni di condanna contro Israele, una media superiore a una al mese. Nello stesso periodo: 10 risoluzioni per Siria, Iran, Corea del Nord e Russia; zero per Cina, Cuba, Sudan, Venezuela. Questo è il contesto istituzionale in cui si collocano i rapporti Albanese.
III. Il mandato della relatrice speciale e gli obblighi giuridici
Il quadro normativo di riferimento
L’incarico di Francesca Albanese è disciplinato dal Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders, adottato con Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani 5/2 del 18 giugno 2007 (A/HRC/RES/5/2), e dal Manual of Operations of the Special Procedures, adottato dai mandate-holders nel giugno 2008. Entrambi i documenti definiscono in modo vincolante i limiti e le modalità di esercizio del mandato. Il mandato non è politico ma tecnico-giuridico: impone neutralità, indipendenza e rigore metodologico nella verifica delle fonti, nella distinzione tra fatti e opinioni, nella cooperazione con tutte le parti coinvolte.
Il dovere di imparzialità e rigore metodologico
Art.3(a) del Code of Conduct: i mandate-holders devono “agire in modo indipendente ed esercitare le loro funzioni secondo il mandato, attraverso una valutazione professionale e imparziale dei fatti basata su standard internazionali dei diritti umani riconosciuti”.
Il metodo di accertamento dei fatti è regolato con pari rigore: l’Art.6(a) impone di “cercare sempre di accertare i fatti, basandosi su informazioni oggettive e affidabili provenienti da fonti credibili e rilevanti, che abbiano debitamente verificato nella massima misura possibile”.
L’Art.6(b) aggiunge il dovere di “tenere conto in modo completo e tempestivo, in particolare delle informazioni fornite dallo Stato interessato”.
L’Art.8(a) richiede che i relatori siano “guidati dai principi di discrezione, trasparenza, imparzialità ed equidistanza” nella raccolta delle informazioni. L’Art.8(c) stabilisce che debbano basarsi su “standard probatori appropriati al carattere non giudiziario dei loro rapporti”. L’Art.12(b) impone di “mostrare sobrietà, moderazione e discrezione per non compromettere il riconoscimento della natura indipendente del mandato”.
Il dovere di cooperazione e dialogo
L’Art.11(e) prevede l’obbligo di “instaurare dialogo con i governi e tutti gli attori rilevanti”. L’Art.13(b) precisa che le dichiarazioni dei relatori devono essere “compatibili con il mandato e con l’integrità, indipendenza e imparzialità che il loro status richiede, e promuovere un dialogo costruttivo tra le parti interessate, nonché la cooperazione per la promozione e protezione dei diritti umani”.
Il Manual of Operations (§§ 23-24) specifica che i mandate-holders devono tenere conto di “tutte le fonti di informazione disponibili che ritengono credibili e rilevanti”, incluse informazioni provenienti da governi, organizzazioni intergovernative, ONG internazionali e nazionali, comunità accademica, vittime, parenti e testimoni. L’Art.7 rimarca che i mandate-holders devono “assicurare che le loro raccomandazioni non eccedano il loro mandato o il mandato del Consiglio stesso”. L’Art.15 aggiunge che “nell’adempimento del loro mandato, i mandate-holders sono responsabili verso il Consiglio”.
Il divieto di esprimere giudizi anticipati su questioni pendenti
Il Codice di Condotta, e in particolare gli artt.3(a), 7, 12(b) e 15, letti sistematicamente, esclude che la Relatrice possa esprimere valutazioni o giudizi anticipati su questioni pendenti davanti agli organi giurisdizionali, in violazione del principio di separazione delle funzioni e della presunzione di innocenza. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dal § 30 del Manual of Operations (2008), che stabilisce espressamente che le comunicazioni delle Procedure Speciali “non sono intese come sostituto di procedimenti giudiziari o di altro tipo” e “non implicano alcun giudizio di valore”. Se questo vincolo vale per le semplici comunicazioni – lo strumento operativo minore del mandato – a fortiori si applica ai report formali presentati all’Assemblea Generale e al Consiglio dei Diritti Umani: il Relatore monitora, segnala e promuove il dialogo; non accerta crimini, non condanna Stati e non si sostituisce alle Corti competenti.
Il Relatore Speciale non è un giudice, non è un pubblico ministero: può segnalare rischi, richiamare standard, raccomandare verifiche. Non può sostituirsi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale. Dichiarare un genocidio senza processo significa anticipare una sentenza senza giudice, senza prove, senza contraddittorio, senza garanzie. È come se l’AGCOM condannasse qualcuno per omicidio.
IV. La confusione tra IHRL e IHL:
un errore giuridico sistemico
Diritto internazionale dei diritti umani – DIDU (IHRL)
Il Diritto Internazionale dei Diritti Umani è concepito per regolare il rapporto tra individuo e potere pubblico all’interno di uno Stato. Il suo perno è il diritto alla vita e alla libertà. Il modello tipico è il law enforcement: uso della
forza da parte delle autorità statali per mantenere l’ordine pubblico. L’obiettivo è arrestare, non uccidere. L’uso letale della forza è ammesso solo come extrema ratio; la detenzione è soggetta a garanzie giudiziarie immediate. È il diritto tipico delle operazioni di polizia, della gestione di disordini interni, del contrasto al terrorismo in contesto non bellico.
Diritto Internazionale Umanitario – DIU (IHL)
Il Diritto Internazionale Umanitario si applica esclusivamente in caso di conflitto armato, internazionale o non internazionale. È principio pacifico nel diritto internazionale che, in situazione di conflitto armato, il DIU operi come lex specialis rispetto al DIDU, con applicazione in deroga. I principi cardine del DIU – fondati sulle Convenzioni di Ginevra – sono: distinzione tra civili e combattenti; proporzionalità; necessità militare; precauzione; divieto di sofferenze inutili.
La protezione giuridica di ospedali e scuole non è assoluta: cessa, ai sensi della Prima Convenzione di Ginevra, se una struttura viene utilizzata per atti dannosi per il nemico, come deposito di armi, rifugio per combattenti, postazione di tiro o snodo di tunnel militari. L’uso di civili come scudi umani è grave violazione del DIU.
L’errore ricorrente nei report Albanese
Nei report Albanese emerge una confusione sistematica e voluta tra IHRL e IHL. Il DIU viene ignorato. Le ostilità belliche vengono trattate come operazioni di polizia, applicando standard propri del law enforcement invece delle regole specifiche del conflitto armato. Il meccanismo è preciso: Hamas viene descritto esclusivamente come “amministrazione locale”, mai come parte armata responsabile di condotte belliche, di terrorismo, di presa di ostaggi. Se a Gaza non ci sono combattenti, le operazioni militari vengono sempre considerate illegittime e si costruisce il dogma della morte esclusiva di civili.
Nei report sono totalmente omesse: le violazioni dei diritti umani perpetrate da Hamas verso il proprio stesso popolo (tortura e uccisione di dissidenti, repressione della libertà di stampa); l’uso bellico di ospedali e scuole; la costruzione di oltre 500 km di tunnel a fini bellici; la questione degli ostaggi civili israeliani a Gaza – tutte violazioni del DIU nei territori di competenza del mandato.
La questione degli ostaggi: un’omissione che viola il mandato
La presa di ostaggi è sempre vietata nel DIU: la IV Convenzione di Ginevra, art.34, ne stabilisce il divieto assoluto; lo Statuto di Roma della CPI, art.8(a)(viii), la qualifica come crimine di guerra. Se sistematica, è configurabile come crimine contro l’umanità. Eppure nel secondo report (A/78/545, ottobre 2023), pubblicato tredici giorni dopo il massacro del 7 ottobre, non vi è alcun riferimento ai 37 bambini israeliani presi in ostaggio nella Striscia di Gaza. Questa omissione rompe il principio di universalità della tutela dei minori e introduce una protezione selettiva fondata su criteri politici, non giuridici.
V. La deriva verso la lawfare
La confusione tra IHRL e IHL operata dalla Relatrice non è una scelta neutra: è funzionale. Consente di presentare il conflitto come una violazione permanente dei diritti umani, ma da parte di un unico colpevole, deresponsabilizzando totalmente un’organizzazione terroristica al potere. La deresponsabilizzazione totale di una organizzazione terroristica può favorire la pace e il dialogo?
Questo fenomeno è definibile come lawfare: uso del diritto come arma, in modo strategico e manipolativo, per delegittimare l’avversario, danneggiarne la reputazione, manipolare l’opinione pubblica e svuotare il linguaggio giuridico del suo senso. Il diritto smette di essere spazio comune e diventa benzina ideologica. Produce radicalizzazione e antisemitismo globale.
VI. I sei Report Albanese (2022–2025):
una traiettoria concettuale
Dal 2022 ad oggi Francesca Albanese ha presentato sei rapporti formali al Consiglio Diritti Umani (HRC) e all’Assemblea Generale (GA). Nel loro insieme mostrano una traiettoria di progressiva rottura con il metodo giuridico: il linguaggio del diritto internazionale viene gradualmente sostituito da una narrazione ideologica, con l’uso di categorie penali estreme e giudizi politici.
1. Report A/77/356 – settembre 2022:
l’occupazione come colpa ontologica
Il documento appare formalmente entro i limiti del mandato: osserva e riferisce, descrivendo restrizioni e condizioni di vita difficili della popolazione palestinese. Ma già in queste prime pagine si manifesta il primo slittamento concettuale decisivo: l’occupazione viene qualificata come “illegale”, “sistemica” e “strutturale” e come regime di dominazione permanente.
Nel diritto internazionale umanitario, l’occupazione è una condizione giuridica regolata, non di per sé illegale. Ai sensi dell’art.51 della Carta ONU, uno Stato può reagire a una minaccia armata in esercizio del diritto di legittima difesa, come avvenne nel 1967. La condizione di occupazione è, per sua natura, temporanea e destinata a cessare tramite accordo di pace (1978, Camp David, Israele restituisce il Sinai; 1947, Parigi, l’Italia perde Istria, Dalmazia e Rodi). Peraltro Israele era uscito da Gaza nel 2005.
Il report ignora i rifiuti negoziali della leadership palestinese del 1947, del 2000 (Camp David) e del 2008 (offerta Olmert); i “tre no di Khartoum” del 1967; il contesto ideologico in cui Israele viene negato come Stato legittimo, “from the river to the sea”. Il diritto all’autodeterminazione spetta a entrambi i popoli.
Attribuire a Israele una colpa ontologica permanente è giuridicamente scorretto, radicalizza il conflitto e chiude ogni possibilità di pace. Al contrario, dove c’è una semplice contesa giuridica, si possono trovare accordi.
2. Report A/78/545 – ottobre 2023:
il bambino come argomento assoluto
Nel secondo report, dedicato ai minori e pubblicato il 20 ottobre 2023 – tredici giorni dopo il massacro del 7 ottobre – il linguaggio compie un salto ulteriore. Il bambino palestinese diventa la chiave unica di interpretazione del conflitto. Il metodo giuridico scompare; il diritto umanitario non viene considerato; la logica binaria sostituisce l’analisi: innocenza assoluta palestinese contro colpa assoluta israeliana. Ogni detenzione del minore palestinese è un crimine, anche quando collegata alla partecipazione ad attività terroristiche o belliche.
La Relatrice omette sistematicamente le violazioni perpetrate da Hamas nei confronti dei bambini palestinesi: reclutamento dei minori; uso dei bambini come scudi umani; installazione di infrastrutture militari in scuole e ospedali; indottrinamento sistematico alla glorificazione del martirio; ideologia del sacrificio, in cui esponenti dell’organizzazione hanno dichiarato pubblicamente che la morte dei civili, inclusi i minori, è un “prezzo necessario”.
Tutte condotte che costituiscono violazioni gravissime delle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, che non vengono meno perché perpetrate dall’autorità di Gaza.
3. Report A/HRC/55/73 – marzo 2024:
Anatomy of a Genocide
Due mesi dopo l’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 26 gennaio 2024 – che non ha accertato il genocidio ma ha adottato misure provvisorie – la Relatrice presenta il terzo report: Anatomy of a Genocide.
Il titolo è già una condanna. Il genocidio non è più un’ipotesi da verificare nella sede competente: la Relatrice prima anticipa la condanna, poi seleziona i fatti funzionali alla tesi.
Vengono omessi: i 500 km di tunnel a uso bellico; le istruzioni di Hamas ai civili di non evacuare; la presenza dei combattenti di Hamas; l’impatto della guerra urbana; il fatto che non vi sia stato alcun carpet bombing; le misure israeliane di cautela (telefonate, sms, volantini, mappe di evacuazione, corridoi umanitari, roof knocking, sospensione delle operazioni in presenza di civili, selezione mirata degli obiettivi).
Il report non analizza: conferma ciò che aveva già deciso di sostenere. Afferma l’esistenza di “patterns indicative of genocidal intent”, ma questi pattern non vengono mai analizzati secondo i criteri della Convenzione del 1948. Non vengono individuati ordini di distruzione del gruppo palestinese come tale; né atti normativi o militari finalizzati allo sterminio; né una politica statale coerente e univoca di eliminazione del gruppo. L’intento genocidario viene dedotto dagli effetti – dal presunto numero di vittime, tutte “civili” – in un contesto bellico che viene cancellato.
La fattispecie genocidio: ciò che la Relatrice ignora
Il reato di genocidio, definito dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948 e recepito dall’art.6 dello Statuto di Roma della CPI, è composto di due elementi tassativi e cumulativi: un elemento oggettivo (compiere uno degli atti elencati: uccisioni, lesioni gravi, condizioni di vita distruttive, impedimento delle nascite, trasferimento forzato di minori); e un elemento soggettivo – dolus specialis (l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale).
Non basta una guerra devastante, né un alto numero di vittime civili, né la commissione di crimini di guerra o contro l’umanità. Senza il dolo specifico – l’intento di distruzione del gruppo come gruppo – non c’è genocidio. Questo non è un dettaglio tecnico fastidioso: è la soglia che separa il diritto dalla propaganda. I casi riconosciuti di genocidio sono pochissimi e, in tutti, le Corti hanno accertato in giudizio, dopo anni di istruttoria e migliaia di prove, ordini espliciti di sterminio del gruppo in quanto tale: Ruanda; Bosnia c. Serbia (CIG 2007, genocidio riconosciuto solo per Srebrenica); Yazidi perseguitati dall’ISIS. Il genocidio è stato riconosciuto da sentenze motivate – non da un relatore speciale.
La decisione della CIG: ciò che è stato detto e ciò che non lo è
Nel procedimento Sudafrica c. Israele (Genocide Convention), la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato, con ordinanza del 26 gennaio 2024, misure provvisorie – cautelari, non definitorie – per prevenire il rischio di violazioni della Convenzione: adozione di tutte le misure per prevenire il genocidio; garanzia che le forze armate non commettano tali atti; prevenzione e punizione dell’incitamento al genocidio; accesso all’assistenza umanitaria; preservazione delle prove. La CIG non ha accertato il genocidio. Il merito del procedimento è tuttora pendente.
4. Report A/79/384 – ottobre 2024:
il genocidio come metafora storica
Nel quarto report, Genocide as Colonial Erasure, il genocidio cessa di essere un crimine tipizzato e diventa un paradigma storico. La tipicità penale scompare. Il dolus specialis viene dissolto. Secondo il metodo adottato, basta collocare uno Stato dentro la categoria ideologica del colonialismo perché vengano automaticamente riconosciuti due crimini: apartheid e genocidio. Il diritto penale viene sostituito da una narrazione storica: il processo viene annullato.
La qualificazione di Israele come “potenza coloniale” non ha basi storiche o giuridiche: nasce come costruzione ideologica negli ambienti sovietici degli anni Sessanta e Settanta. Il sionismo nacque tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento non come progetto di conquista, ma come movimento di liberazione nazionale di un popolo perseguitato in fuga da pogrom, persecuzioni.
Le terre non furono sottratte ma in larga parte acquistate legalmente (circa il 78% delle terre tra il 1880 e il 1947 da vendite registrate). La Conferenza di Sanremo del 1920 riconobbe al popolo ebraico il diritto di costituire uno Stato nel Mandato Britannico. Nella partizione ONU del 1948 la popolazione del territorio assegnato a Israele era composta per oltre l’80% da ebrei; lo Stato di Israele nacque riconoscendo pari diritti civili e politici a tutti i suoi cittadini, per vedersi attaccato dalla Lega Araba il giorno dopo.
5. Report A/HRC/59/23 – luglio 2025:
la colpa che si espande
Con il quinto report, From Economy of Occupation to Economy of Genocide, il genocidio diventa una rete. Non è più solo Israele il colpevole presunto: vengono indicati come complici alcuni Stati occidentali (USA, Germania, Italia, Regno Unito) e grandi imprese dei settori militare e tecnologico – Leonardo, Lockheed Martin, Google, Amazon – qualificandoli come parte di una presunta economy of genocide. La cooperazione economica lecita viene confusa con responsabilità penale. La colpa non è più individuale né accertata: è presunta e strutturale. Il diritto non accerta più: sanziona simbolicamente.
In questo report compare esplicitamente il termine apartheid con funzione evocativa e politica: il richiamo al precedente sudafricano è deliberato, per legittimare un regime di sanzioni, boicottaggio e isolamento internazionale contro Israele, in assenza di qualsiasi previo accertamento giurisdizionale. L’apartheid è un crimine contro l’umanità tipizzato dalla Convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di apartheid del 1973 e dall’art.7, par. 2, lett. h dello Statuto di Roma. Richiede: atti inumani sistematici; un regime giuridico permanente di dominazione di un gruppo razziale su un altro; l’intento di mantenere tale regime istituzionalizzato.
La tesi di Albanese non supera il vaglio giuridico: nei report non viene mai dimostrato il dolo specifico di dominazione razziale, né viene analizzato alcun atto normativo israeliano che istituisca una gerarchia razziale. Nei veri casi di apartheid – come il Sudafrica – vi era: legislazione esplicitamente razziale; divieti di matrimonio misto; separazione territoriale su base etnica; servizi separati per razza; nessun diritto civile e politico. In Israele i cittadini arabi votano, siedono in Parlamento, sono giudici della Corte Suprema, dirigono ospedali e università, fanno parte delle forze di polizia e dell’esercito. In un regime di apartheid, tutto questo sarebbe semplicemente impossibile.
6. Report A/80/492 – ottobre 2025:
la colpa collettiva
Nel sesto report, Gaza Genocide: a collective crime, la trasformazione della categoria giuridica è completa. Il genocidio viene dichiarato crimine collettivo.
Il diritto penale internazionale nasce proprio per negare la colpa collettiva – nasce dopo le tragedie del Novecento per dire: mai più popoli colpevoli, solo individui responsabili. Qui si torna indietro: alla colpa diffusa, alla responsabilità senza imputazione, alla condanna senza processo.
L’atto è gravemente ultra vires: il mandato della Special Rapporteur non prevede la competenza giurisdizionale a giudicare del reato di genocidio; né la valutazione delle politiche estere di 63 Stati; né la formulazione di obblighi di embargo, boicottaggio e rottura di relazioni diplomatiche; né la reinterpretazione unilaterale della Carta ONU; né la costruzione di una dottrina alternativa del diritto internazionale umanitario. La responsabilità non nasce più da atti provati, ma dall’appartenenza a un campo politico. Il genocidio non è più un crimine da giudicare: è un marchio da attribuire.
.
VII. Conclusioni: il diritto come spazio comune
I sei report Albanese mostrano una traiettoria di progressiva rottura con il metodo giuridico. Attraverso la confusione sistematica tra IHRL e IHL, la disapplicazione del DIU, l’attribuzione di qualifiche penali estreme – genocidio, apartheid – senza rispettare gli standard probatori né attendere il giudizio delle Corti competenti, e l’espansione della responsabilità da un singolo Stato a intere reti economiche e politiche, il diritto internazionale viene trasformato in strumento ideologico.
Le violazioni del Code of Conduct sono sistematiche: il dovere di imparzialità (art.3(a)), di rigore metodologico (artt.6(a) e 6(b)), di moderazione e discrezione (art.12(b)), di dialogo costruttivo (artt.11(e) e 13(b)), il divieto di eccedere il mandato (art.7), la responsabilità verso il Consiglio (art.15) e il principio di non sostituzione alle Corti, ricavabile sistematicamente dall’intero impianto normativo e confermato dal §30 del Manual of Operations, sono stati violati in modo progressivo e consapevole.
Il problema non è la critica a Israele, che è legittima come la critica a qualsiasi governo. Il problema è che, all’interno di un mandato giuridico istituzionale, viene fatto un uso politico e distorto del diritto internazionale, che trasforma le categorie più gravi – da accertare processualmente – in armi retoriche. Il linguaggio giuridico si trasforma in linguaggio di guerra.
Confutare questi report è un atto di difesa del diritto come spazio comune. È l’unico spazio in cui due popoli – il popolo israeliano e il popolo palestinese – possano ancora riconoscersi come soggetti di pari dignità, e non come nemici assoluti. È il solo terreno in cui possano ancora essere scritti accordi di pace. Dove viene introdotta una colpa ontologica assoluta e irreparabile, non resta spazio per soluzioni giuridiche, ma solo conflitto permanente.
Il diritto internazionale non è un’arma.
È l’unica alternativa alle armi.
.
Fonti e riferimenti normativi
Strumenti ONU e codici di condotta
- Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders, HRC Resolution 5/2, 18 giugno 2007 (A/HRC/RES/5/2)
- Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Council, giugno 2008
- Carta delle Nazioni Unite, art.51 (diritto di legittima difesa)
Diritto internazionale umanitario
- Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi
- IV Convenzione di Ginevra, art.34 (divieto assoluto di prendere ostaggi)
- Prima Convenzione di Ginevra (perdita di protezione delle strutture sanitarie usate per fini bellici)
Diritto penale internazionale
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 9 dicembre 1948
- Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale: art.6 (genocidio); art.7, par. 2, lett. h (apartheid come crimine contro l’umanità); art.8(a)(viii) (presa di ostaggi come crimine di guerra)
- Convenzione internazionale per la soppressione e la punizione del crimine di apartheid, 1973
- Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
Giurisprudenza internazionale
- CIG, Bosnia e Erzegovina c. Serbia e Montenegro (Application of the Genocide Convention), sentenza 26 febbraio 2007
- CIG, Sudafrica c. Israele (Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), ordinanza su misure provvisorie, 26 gennaio 2024
Report Albanese analizzati
- A/77/356 – Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 21 settembre 2022
- A/78/545 – Children and the Israeli-Palestinian conflict, 20 ottobre 2023
- A/HRC/55/73 – Anatomy of a Genocide, 25 marzo 2024
- A/79/384 – Genocide as Colonial Erasure, 1 ottobre 2024
- A/HRC/59/23 – From Economy of Occupation to Economy of Genocide, luglio 2025
- A/80/492 – Gaza Genocide: a collective crime (advance unedited version), ottobre 2025
–


